Territorio
Zona rossa, le regole con il nuovo Dpcm
Chiusura per tutte le scuole. Stop a barbieri, parrucchieri ed estetisti
Basilicata - sabato 6 marzo 2021
11.24
Entra in vigore oggi il Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) del 2 marzo, con le nuove misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Cambiano alcune regole.
La Basilicata è in zona rossa fino al 15 marzo, in base a un'ordinanza del Ministero della salute. La Regione e i sindaci vogliono modificarla ma nel frattempo tutta la regione è in zona rossa. Due le novità sostanziali: tutte le scuole sono chiuse (non c'è necessità di ordinanze) e sono sospese le attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti.
Ecco le disposizioni del Dpcm.
Scuola: Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Università. E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
Barbieri, parrucchieri, estetisti. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle dell'allegato 24 (lavanderie, tintorie, ecc.).
Attività commerciali. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni
festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Se
Ristorazione. 1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono confermate le restrizioni alla mobilità e ai trasporti; le sospensioni ai musei e alle mostre; le sospensioni di cinema, teatri, spettacoli dal vivo, ecc.
Valgono, inoltre, le regole generali su tutto il territorio nazionale: "coprifuoco" dalle ore 22.00 alle ore 5.00 se non per comprovati motivi; stop a palestre, ecc.; stop a impianti sciistici.
La Basilicata è in zona rossa fino al 15 marzo, in base a un'ordinanza del Ministero della salute. La Regione e i sindaci vogliono modificarla ma nel frattempo tutta la regione è in zona rossa. Due le novità sostanziali: tutte le scuole sono chiuse (non c'è necessità di ordinanze) e sono sospese le attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti.
Ecco le disposizioni del Dpcm.
Scuola: Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Università. E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
Barbieri, parrucchieri, estetisti. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle dell'allegato 24 (lavanderie, tintorie, ecc.).
Attività commerciali. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni
festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Se
Ristorazione. 1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono confermate le restrizioni alla mobilità e ai trasporti; le sospensioni ai musei e alle mostre; le sospensioni di cinema, teatri, spettacoli dal vivo, ecc.
Valgono, inoltre, le regole generali su tutto il territorio nazionale: "coprifuoco" dalle ore 22.00 alle ore 5.00 se non per comprovati motivi; stop a palestre, ecc.; stop a impianti sciistici.