Scuola e Lavoro
Tutelare i lavoratori vittime di mobbing
Uil lancia l'allarme: Vigilare sul mondo del lavoro
Matera - mercoledì 23 settembre 2015
8.40
"Il mondo del lavoro sta subendo numerosi attacchi da parte del Governo. Le politiche messe in atto sono molto poco attente al benessere e allo stato di salute dei lavoratori e delle lavoratrici del nostro Paese. Basti pensare al demansionamento e alla videosorveglianza".
E' quanto sostiene il segretario regionale della Uil lucana Carmine Vaccaro in relazione alla recente sentenza della Cassazione che prevede che il datore di lavoro non debba risarcire i danni da stress per il superlavoro di cui si è fatto carico il dipendente se manca la prova che sia l'azienda a imporgli una mole di compiti eccessiva. "Per noi - aggiunge - il benessere e lo stato di salute di ogni lavoratore sono un valore da perseguire in tutte le sedi ed è per questo che vogliamo riaprire una discussione politica anche con l'INAIL affinché vengano riconosciute le malattie professionali da azioni vessatorie e da mobbing. In particolare oggi nel mondo del lavoro regna un clima di insicurezza, anzi di terrore che si venga licenziati, talmente alto che spinge il dipendente a stare comunque sul posto di lavoro per ore, anche senza fare nulla, per la paura di non farcela, indotta spesso dal mobbing".
Secondo la discussa sentenza della Cassazione "se il dipendente è, per sua natura, stakanovista ed accentratore, ed è lui stesso a voler farsi carico di compiti e responsabilità altrui per una sua esclusiva scelta di ordine morale non può chiedere poi alcun indennizzo per il conseguente affanno e usura".
E', infatti, il dipendente a doversi fare carico di dimostrare al giudice che il superlavoro gli è stato imposto dall'azienda: ordini di servizio, testimoni, email, qualsiasi prova è buona per convincere il giudice. Stabilisce infatti la Corte che tutte le volte in cui il lavoratore lamenti una lesione alla salute, egli deve dimostrare: il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro; che fra il danno e la nocività dell'ambiente di lavoro vi sia una stretta dipendenza di causa-effetto (i giuristi la chiamano 'rapporto di causalità' o anche 'nesso eziologico').
Una volta che il dipendente abbia provato tali tre circostanze, spetta al datore dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno, in modo da escludere che possa essergli addebitabile l'inosservanza degli obblighi di sicurezza sul lavoro. Il datore, infatti, è tenuto a garantire la "sicurezza sul lavoro", intesa non solo con riferimento ai macchinari e agli impianti, ma anche come prevenzione per possibili danni alla salute derivanti dallo stress lavorativo e dal carico eccessivo di mansioni. Se, invece, emerge che il datore non ha mai preteso straordinari oltre i limiti di legge, né il raggiungimento di determinati obiettivi al di fuori delle possibilità umane, o non è stata mai ricevuta alcuna diffida con cui si addita il dipendente come personalmente responsabile per le disfunzioni nel servizio assegnatogli, il datore di lavoratore è libero da ogni responsabilità conseguente all'eccessivo carico di lavoro.
"I servizi offerti dai Centri di Ascolto Mobbing e stalking della UIL – sottolinea ancora Vaccaro - si sostituiscono ad un welfare assente. Lavoriamo affinchè vengano riconosciute sia la malattia professionale che il giusto risarcimento dei danni. Noi non ci faremo spaventare da nulla. Infine, in merito al tema sulla legislazione inerente le violenze psicologiche sul posto di lavoro la UIL ritiene positivo l'intervento di una legge quadro nazionale che fornisca i punti cardine sulla cui base sarà possibile successivamente strutturare eventuali legislazioni regionali. La UIL è contraria ad interventi regionali, ciò al fine di evitare interventi legislativi totalmente diversi tra loro che portano a costruire tante sensibilità quante sono le regioni italiane. Purtroppo la legge quadro nazionale tarda ad arrivare. Per questo alcune Regioni hanno ritenuto opportuno legiferare in merito alle violenze psicologiche sul posto di lavoro".
E' quanto sostiene il segretario regionale della Uil lucana Carmine Vaccaro in relazione alla recente sentenza della Cassazione che prevede che il datore di lavoro non debba risarcire i danni da stress per il superlavoro di cui si è fatto carico il dipendente se manca la prova che sia l'azienda a imporgli una mole di compiti eccessiva. "Per noi - aggiunge - il benessere e lo stato di salute di ogni lavoratore sono un valore da perseguire in tutte le sedi ed è per questo che vogliamo riaprire una discussione politica anche con l'INAIL affinché vengano riconosciute le malattie professionali da azioni vessatorie e da mobbing. In particolare oggi nel mondo del lavoro regna un clima di insicurezza, anzi di terrore che si venga licenziati, talmente alto che spinge il dipendente a stare comunque sul posto di lavoro per ore, anche senza fare nulla, per la paura di non farcela, indotta spesso dal mobbing".
Secondo la discussa sentenza della Cassazione "se il dipendente è, per sua natura, stakanovista ed accentratore, ed è lui stesso a voler farsi carico di compiti e responsabilità altrui per una sua esclusiva scelta di ordine morale non può chiedere poi alcun indennizzo per il conseguente affanno e usura".
E', infatti, il dipendente a doversi fare carico di dimostrare al giudice che il superlavoro gli è stato imposto dall'azienda: ordini di servizio, testimoni, email, qualsiasi prova è buona per convincere il giudice. Stabilisce infatti la Corte che tutte le volte in cui il lavoratore lamenti una lesione alla salute, egli deve dimostrare: il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro; che fra il danno e la nocività dell'ambiente di lavoro vi sia una stretta dipendenza di causa-effetto (i giuristi la chiamano 'rapporto di causalità' o anche 'nesso eziologico').
Una volta che il dipendente abbia provato tali tre circostanze, spetta al datore dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno, in modo da escludere che possa essergli addebitabile l'inosservanza degli obblighi di sicurezza sul lavoro. Il datore, infatti, è tenuto a garantire la "sicurezza sul lavoro", intesa non solo con riferimento ai macchinari e agli impianti, ma anche come prevenzione per possibili danni alla salute derivanti dallo stress lavorativo e dal carico eccessivo di mansioni. Se, invece, emerge che il datore non ha mai preteso straordinari oltre i limiti di legge, né il raggiungimento di determinati obiettivi al di fuori delle possibilità umane, o non è stata mai ricevuta alcuna diffida con cui si addita il dipendente come personalmente responsabile per le disfunzioni nel servizio assegnatogli, il datore di lavoratore è libero da ogni responsabilità conseguente all'eccessivo carico di lavoro.
"I servizi offerti dai Centri di Ascolto Mobbing e stalking della UIL – sottolinea ancora Vaccaro - si sostituiscono ad un welfare assente. Lavoriamo affinchè vengano riconosciute sia la malattia professionale che il giusto risarcimento dei danni. Noi non ci faremo spaventare da nulla. Infine, in merito al tema sulla legislazione inerente le violenze psicologiche sul posto di lavoro la UIL ritiene positivo l'intervento di una legge quadro nazionale che fornisca i punti cardine sulla cui base sarà possibile successivamente strutturare eventuali legislazioni regionali. La UIL è contraria ad interventi regionali, ciò al fine di evitare interventi legislativi totalmente diversi tra loro che portano a costruire tante sensibilità quante sono le regioni italiane. Purtroppo la legge quadro nazionale tarda ad arrivare. Per questo alcune Regioni hanno ritenuto opportuno legiferare in merito alle violenze psicologiche sul posto di lavoro".