Vita di città
L’Amministrazione Comunale ha deciso le aliquote TASI per l’anno 2017
L’aliquota per la prima abitazione resta allo 0,18%
Matera - venerdì 17 marzo 2017
Con la Delibera di Giunta Comunale n. 77 l'Amministrazione Comunale ha adottato le aliquote TASI per l'anno 2017.
Ben sappiamo che la TASI è dovuta a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68.
Ricordiamo anche che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.
Nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie.
In definitiva l'Amministrazione Comunale ha così deciso di adottare anche per l'anno 2017, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
Ben sappiamo che la TASI è dovuta a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68.
Ricordiamo anche che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.
Nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie.
In definitiva l'Amministrazione Comunale ha così deciso di adottare anche per l'anno 2017, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):