Vita di città
Bando Asmel, il Tar del Lazio respinge sospensiva
“Asmel non riconducibile ad alcuno dei soggetti aggregatori ammessi dalla legge”
Matera - martedì 23 giugno 2015
10.12
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto l'istanza di sospensiva della delibera Anac, datata 30 aprile 2015, in quanto ritiene l'Asmel "eccentrica" e "non riconducibile ad alcuno dei soggetti aggregatori ammessi dalla legge", considerando la presenza di un'associazione di diritto privato non riconosciuta che resta tale anche se gli associati sono dei Comuni.
In attesa del giudizio di merito, il Tar del Lazio si esprime così in merito alla vicenda che coinvolge anche la gara sull'aggiudicazione della piattaforma informatica multi-servizi del Comune di Matera. Un bando, affidato alla centrale di committenza Asmel, contestatissimo da Confapi Matera e reputato illegittimo da una delibera Anac. Di fatto la società consortile Asmel, come decreta anche l'ordinanza del Tar del Lazio, non rispetta il modello legale previsto per le centrali di committenza: la partecipazione dei Comuni ad essa è indiretta e si realizza, in questo caso, attraverso un terzo, un'associazione privata non riconosciuta.
Dunque, entrambi i soggetti, Anac e Tar Lazio, giungono alla stessa conclusione: le gare poste in essere dall'Asmel sono prive del presupposto di legittimazione perché non rispondenti ai modelli organizzativi indicati nel comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice degli Appalti. Quest'ultimo punto era il nodo centrale della questione richiamato all'attenzione più volte da Confapi Matera.
In attesa del giudizio di merito, il Tar del Lazio si esprime così in merito alla vicenda che coinvolge anche la gara sull'aggiudicazione della piattaforma informatica multi-servizi del Comune di Matera. Un bando, affidato alla centrale di committenza Asmel, contestatissimo da Confapi Matera e reputato illegittimo da una delibera Anac. Di fatto la società consortile Asmel, come decreta anche l'ordinanza del Tar del Lazio, non rispetta il modello legale previsto per le centrali di committenza: la partecipazione dei Comuni ad essa è indiretta e si realizza, in questo caso, attraverso un terzo, un'associazione privata non riconosciuta.
Dunque, entrambi i soggetti, Anac e Tar Lazio, giungono alla stessa conclusione: le gare poste in essere dall'Asmel sono prive del presupposto di legittimazione perché non rispondenti ai modelli organizzativi indicati nel comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice degli Appalti. Quest'ultimo punto era il nodo centrale della questione richiamato all'attenzione più volte da Confapi Matera.