Vita di città
Arriva anche a Matera l’Ordinanza su fuochi pirotecnici durante le festività
Per i trasgressori sanzioni tra i 25 e 500 euro
Matera - sabato 24 dicembre 2016
Anche la Città di Matera vieta il far esplodere all'interno del centro urbano artifici pirotecnici di ogni categoria durante le festività natalizie ed in particolar modo durante il giorno di Capodanno.
L'Ordinanza, richiamando la circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 557/PAS/U/018264/XV.H88 del 5/12/2016, con la quale si sollecita la predisposizione di mirati servizi di prevenzione e repressione, finalizzati prioritariamente a conseguire la tempestiva eliminazione dal mercato di materiali esplodenti illecitamente immessi a cura di tutte le Forze di Polizia, compresa la Polizia Locale nonché l'adozione di idonee misure per evitare l'esplosione incontrollata di botti e l'accensione di fuochi al di fuori dei casi preventivamente autorizzati, raccomanda ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi, lì dove consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, spesso esposti al rischio di smarrimento e/o investimento e causa di incidenti stradali.
Decreta anche il divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all'interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle normi vigenti.
Tuttavia si precisa che gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.
Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc. appartenenti alla V categoria, gruppo D. Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico. E' vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.
Si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi e di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego.
La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000, di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.
L'Ordinanza, richiamando la circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 557/PAS/U/018264/XV.H88 del 5/12/2016, con la quale si sollecita la predisposizione di mirati servizi di prevenzione e repressione, finalizzati prioritariamente a conseguire la tempestiva eliminazione dal mercato di materiali esplodenti illecitamente immessi a cura di tutte le Forze di Polizia, compresa la Polizia Locale nonché l'adozione di idonee misure per evitare l'esplosione incontrollata di botti e l'accensione di fuochi al di fuori dei casi preventivamente autorizzati, raccomanda ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi, lì dove consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, spesso esposti al rischio di smarrimento e/o investimento e causa di incidenti stradali.
Decreta anche il divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all'interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle normi vigenti.
Tuttavia si precisa che gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.
Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc. appartenenti alla V categoria, gruppo D. Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico. E' vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.
Si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi e di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego.
La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000, di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.