Regione Basilicata, approvato il nuovo Statuto

Sì del consiglio regionale in seconda lettura. Tutti i dettagli del documento.

martedì 23 febbraio 2016 12.25
A cura di Marco Delli Noci
Deliberato dall'assise regionale, in seconda lettura e a maggioranza (con 15 voti favorevoli di Pd, Pp, Ri, Cd, Pdl-Fi, Udc, Psi, e 4 astensioni di Leggieri e Perrino del Movimento 5 Stelle e di Pace e Romaniello del Gruppo misto), il nuovo statuto della Regione Basilicata. Il testo approvato è lo stesso già votato dall'aula il 15 dicembre 2015. Come previsto dall'articolo 123 della Costituzione, lo statuto potrà essere "sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale".

Identità della Regione, diritti della persona, ruolo del consiglio regionale, partecipazione democratica, programmazione, qualità legislativa ed efficienza amministrativa, protagonismo e ruolo istituzionale dei territori, nuovo rapporto con l'Europa, lo Stato e le altre Regioni sono le parole chiave della nuova "Carta dei principi" della Regione, suddivisa in nove titoli e composta da 92 articoli.

La parte costituita dal Titolo I riguarda i principi. L'articolo 1 stabilisce che "la Regione rappresenta la popolazione della Basilicata e considera la intangibilità territoriale e l'unità territoriale delle comunità lucane come suo fine" ed assume "come fondanti i valori derivanti dal proprio patrimonio spirituale e religioso e dalle lotte civili e sociali dei lucani". L'articolo 3 evidenzia la partecipazione quale principio fondamentale dei cittadini nell'ambito dell'esercizio dell'attività politica, legislativa, economica e sociale della Regione che ne garantisce, altresì, ampia comunicazione ai cittadini assicurando la trasparenza dall'azione amministrativa.

Invece il Titolo II disciplina gli strumenti di partecipazione e gli organi di garanzia, l'iniziativa legislativa popolare (articolo 15), il diritto di petizione (articolo 14), l'istruttoria pubblica (articolo 16), i referendum abrogativo e consultivo. Di nuova istituzione è il referendum approvativo, per cui una proposta di legge di iniziativa popolare, secondo le disposizioni applicabili per il referendum abrogativo, prima di essere sottoposta a referendum è presentata al consiglio regionale; se entro 90 giorni non l'approva o non ne recepisca i contenuti, il presidente indice il referendum approvativo. Prevista poi la consulta di garanzia statutaria (articolo 21), la Conferenza Regionale per la programmazione (articolo 82), il Difensore Civico (articolo 23), l'Organismo per la parità e le pari opportunità (articolo 6), il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza (articolo 5). Con l'articolo 6 la Regione, nell'ambito della parità di genere, promuove il diritto alle pari opportunità tra donne e uomini, rimuovendo ogni discriminazione che impedisce tale parità. Sancito anche il riconoscimento dei diritti fondamentali dei migranti (art.5) e il fondamentale dovere di solidarietà.

L'organizzazione e funzionamento del consiglio, prevedendo anche strumenti per la tutela dell'opposizione, sono al centro del Titolo III. Il consiglio regionale è composto da venti consiglieri più il presidente e la legge elettorale dovrà garantire rappresentanza dei territori e rappresentanza di genere (articolo 25, dove si legge tra l'altro che "la legge elettorale disciplina i criteri per la presentazione delle candidature"). Oltre alla funzione legislativa, al consiglio è riconosciuta la funzione di programmazione e di indirizzo delle politiche regionali. Specifica attenzione è altresì dedicata alla qualità amministrativa e delle leggi, sia sotto il profilo formale che sostanziale e ad un sistema di controlli per la verifica di tutta l'attività regionale.

Il focus sulla composizione e funzionamento dell'esecutivo regionale rientra nel Titolo IV che conferma la forma attuale di governo, basata sull'elezione diretta e contestuale del consiglio e del presidente. Tra le disposizioni la composizione della giunta regionale con un minimo di due ed un massimo di 5 assessori nel rispetto del principio della rappresentanza di genere (articoli 49 e 51), la compatibilità fra ruolo di consigliere e quello di assessore (articolo 51), la mozione di sfiducia nei riguardi del presidente con scioglimento del consiglio regionale (articolo 53).

La funzione amministrativa dell'assise consiliare è contenuta nel Titolo V, dove sono definiti i diversi principi di organizzazione e di svolgimento, come la separazione tra indirizzo politico e gestione (articolo 59), il principio del giusto processo (articolo 61), le forme organizzative (articolo 62), il potere sostitutivo e il conferimento di funzioni regionali agli enti locali (articolo 64) e il controllo sulle funzioni conferite agli enti locali (articolo 67).

Il Titolo VI disciplina la finanza regionale in armonia con l'art. 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Stabiliti i principi inerenti l'autonomia finanziaria (art.68) e la perequazione territoriale (art.69) e disciplinati il documento di programmazione economica e finanziaria (art.71), la legge di stabilità e i collegati (art.73), i bilanci e i rendiconti di agenzie, aziende, enti e società (art.74).

Gli strumenti di raccordo istituzionale con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali e la società civile sono descritti nel Titolo VII. Regolati la partecipazione alle decisioni statali di interesse regionale (articolo 76), gli accordi e le intese con le altre Regioni (articolo 77). Disciplinati il Consiglio delle autonomie locali (articolo 78) e le sue attribuzioni (articolo 80) e la Conferenza regionale per la programmazione (articolo 82).

Il Titolo VIII (articoli 83-87) è dedicato ai rapporti con l'Unione europea e alle relazioni internazionali, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, delinea l'organizzazione e le procedure regionali per l'effettiva partecipazione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo.

Infine il Titolo IX (articoli 88-92) riguarda le "Disposizioni finali e transitorie" e prevede in particolare che (articolo 90) entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio approva la legge sui controlli interni e che (articolo 91) "alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni e le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale in base alla legge elettorale, salvo nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio prevista dal comma 1 dell'articolo 126 della Costituzione".