Ordinanze in vista di Capodanno
Divieto di botti, vendita di bevande in vetro e commercio itinerante
lunedì 28 dicembre 2015
14.52
Con diverse ordinanze, il Comune indica una serie di limitazioni che riguarderanno in particolare le giornate di festa e il 31 dicembre.
BOTTI:
Innanzitutto è fatto divieto "Di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all'interno delle scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti autorità. Il divieto non si applica ad artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose.
Si fa divieto – prevede ancora l'ordinanza – di raccgoliere artifici inesplosi e di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego".
Ai proprietari di animali si raccomanda "Di vigilare e attivarsi affinchè il disagio degli aninali determinati dagli scoppi, lì dove consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, spesso esposti al rischio di smarrimento e/o investimento e causa di incidenti stradali.
BEVANDE IN BOTTIGLIA DI VETRO:
E' vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici. Vietato anche il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro.
COMMERCIO ITINERANTE:
E' vietato il commercio su area pubblica in forma itinerante sia alimentare che non alimentare:
All'interno dei rioni Sassi
In tutte le strade ove vive il divieto di sosta e/o circolazione
In tutte le strade in cui la presenza dell'operatore possa essere causa di pericolo o di intralcio alla circolazione
Sui sagrati delle chiese, nei giardini e nei parchi pubblici
Nelle aree poste ad una distanza inferiore a 110 metri di raggio dalle sedi di scuole, ospedali, luoghi di culto, case di riposo e simili
Nell'area antistante lo stadio comunale, limitatamente ai giorni in cui si svolgono gli incontri di calcio o altre manifestazioni
Nelle seguenti vie e piazze pubbliche:
Via Cappuccini, via Lucana, via XX settembre, via Annunziatella, via Nazionale e parallela, via Marconi, via San Pardo, via Cererie, via S. Vito, via don Luigi Sturzo, via Dante, via Trabaci, via Mattei, via Gravina, via La Martella, via dei Normanni, viale Italia, viale Europa, viale delle Nazioni Unite, via Aldo Moro, via La Malfa, p.zza Matteotti, via Cappelluti, via Lanera, via Rosselli, via Gattini, via Annibale di Francia, via Levi, via Montescaglioso.
BOTTI:
Innanzitutto è fatto divieto "Di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all'interno delle scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti autorità. Il divieto non si applica ad artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose.
Si fa divieto – prevede ancora l'ordinanza – di raccgoliere artifici inesplosi e di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego".
Ai proprietari di animali si raccomanda "Di vigilare e attivarsi affinchè il disagio degli aninali determinati dagli scoppi, lì dove consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, spesso esposti al rischio di smarrimento e/o investimento e causa di incidenti stradali.
BEVANDE IN BOTTIGLIA DI VETRO:
E' vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici. Vietato anche il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro.
COMMERCIO ITINERANTE:
E' vietato il commercio su area pubblica in forma itinerante sia alimentare che non alimentare:
All'interno dei rioni Sassi
In tutte le strade ove vive il divieto di sosta e/o circolazione
In tutte le strade in cui la presenza dell'operatore possa essere causa di pericolo o di intralcio alla circolazione
Sui sagrati delle chiese, nei giardini e nei parchi pubblici
Nelle aree poste ad una distanza inferiore a 110 metri di raggio dalle sedi di scuole, ospedali, luoghi di culto, case di riposo e simili
Nell'area antistante lo stadio comunale, limitatamente ai giorni in cui si svolgono gli incontri di calcio o altre manifestazioni
Nelle seguenti vie e piazze pubbliche:
Via Cappuccini, via Lucana, via XX settembre, via Annunziatella, via Nazionale e parallela, via Marconi, via San Pardo, via Cererie, via S. Vito, via don Luigi Sturzo, via Dante, via Trabaci, via Mattei, via Gravina, via La Martella, via dei Normanni, viale Italia, viale Europa, viale delle Nazioni Unite, via Aldo Moro, via La Malfa, p.zza Matteotti, via Cappelluti, via Lanera, via Rosselli, via Gattini, via Annibale di Francia, via Levi, via Montescaglioso.