Legge ludopatia, Romaniello scrive ai Sindaci lucani

E’ necessario far rispettare la legge

sabato 19 novembre 2016
Il Presidente della seconda Commissione Consiliare (Bilancio e Programmazione), Giannino Romaniello, tra i promotori della Legge regionale per contrastare il gioco d'Azzardo patologico approvata dal Consiglio regionale della Basilicata nel 2014, ha inviato una lettera ai Sindaci e ai Comandanti delle Polizie municipali dei Comuni della Basilicata "per sollecitare l'applicazione della Legge e la realizzazione degli strumenti di contrasto della ludopatia".

"La legge - dice Romaniello - mira a definire alcuni strumenti volti a realizzare una efficace prevenzione e riduzione del rischio legato al gioco d'azzardo patologico, contrastarne la dipendenza e assicurare la cura e la riabilitazione delle persone affette da tale patologia".

Romaniello ha ricordato, in particolare, che "la legge prevede una serie di strumenti volti alla salvaguardia dei soggetti deboli, tra cui il divieto di ubicare attività con apparecchiature per il gioco d'azzardo a meno di cinquecento metri da luoghi sensibili, o il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco. Nello specifico, l'articolo 6 (Apertura ed esercizio dell'attività) prevede che l'autorizzazione all'esercizio non possa essere concessa se l'attività insiste a meno di 500 metri da luoghi sensibili quali istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette".

Romaniello ha evidenziato, inoltre, che "la legge concede ulteriori poteri ai Comuni. Infatti, il comma 4 dell'articolo 6 sancisce che '(…) al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica (…)'. I comma 5 e 6 dell'articolo 6 – aggiunge Romaniello - disciplinano che '(…) il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno (…)' e che ' (…) I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 5 (…) ', il quale prevede che ' (…) presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati: a) il fenomeno del Gap e i rischi connessi al gioco; b) i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) comma 1 dell'articolo 4.(…)'".

Il consigliere ha, infine, sottolineato che,"a norma del comma 7 dell'articolo 6 ' (…) E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco. E' altresì vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis), del Regio decreto n. 773/1931 (…)' e che, a norma del comma 8 articolo 6, ' (…) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni (…)'".

Come si evince dal comma 9 dell'articolo 6 "Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente".

Pertanto, Romaniello ha invitato Sindaci e Comandanti delle Polizie municipali dei Comuni della Basilicata "ad una puntuale verifica dell'applicazione della Legge regionale in oggetto, affinché la stessa possa essere un efficace strumento di prevenzione e contrasto del fenomeno del Gioco d'Azzardo patologico".